Cos’è e come si applica il bonus verde?
- Detrazione d’imposta per persone fisiche e condomini
- Detrazione dall’imposta sui redditi (Irpef) del 36%
- Limite massimo agevolabile € 5.000.00 (Compreso IVA) che possono anche derivare dalla somma di più interventi nell’arco dell’anno
- Importo massimo detraibile € 1.800,00
- Ripartizione della detrazione in 10 anni con quote di pari importo (€ 180,00/anno)
- I condomini beneficiano dell’agevolazione per ogni unità immobiliare (Un condominio con 10 appartamenti avrà un limite massimo agevolabile di € 50.000,00 compreso IVA)
- Se in un condominio un condomino ha una proprietà verde privata ed esiste anche una parte verde condominiale il condomino avrà un limite massimo agevolabile pari ad € 10.000,00 (Compreso IVA)
- Il proprietario di più unità immobiliari potrà essere agevolato per ciascuna delle proprietà per l’importo di € 5.000,00 (Compreso IVA)
QUALI SONO I LAVORI AGEVOLABILI
Sistemazione del verde: Giardini - Giardini Pensili - Terrazzi e Balconi (anche condominiali). Si specifica, relativamente agli interventi riguardanti balconi e terrazzi, che viene ammessa la spesa sostenuta per l’acquisto e la piantagione di alberi, cespugli ed arbustive, con carattere di essenze perenni e permanenti.
- Fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti
- Riqualificazione di prati (con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro)
- Spese per l’installazione o il rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- Lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e giardini
- Recupero del verde di giardini di interesse storico
- Spese di progettazione
QUALI LAVORI NON SONO AGEVOLABILI
Le spese per la manutenzione ordinaria annuale (esempio, potatura siepe, rasatura prato, etc) sia privati che condominiali, non rientrano tra gli interventi agevolabili. Sono esclusi anche i lavori eseguiti in economia e il semplice acquisto di vasi per il balcone.
COME DEVE ESSERE LA DICITURA IN FATTURA
In ottemperanza alla Legge n.145 del 30/12/2018 art.1 comma 6.8 per la fruizione della detraibilità del 36%.